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dal blog www.beppegrillo.it
"Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2006 Art. 32.
Riproduzione di articoli di riviste o giornali
All'articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali, devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i suddetti articoli sono tratti. La misura di tale compenso e le modalità di riscossione sono determinate sulla base di accordi tra i soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni delle categorie interessate. Sono escluse dalla corresponsione del compenso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
La legge dice nella sostanza che bisogna pagare per riportare on line parte degli articoli pubblicati dai giornali o dalle riviste. E’ un incentivo a non copiare più il falso, a non diffondere le menzogne dei gruppi economici e dei partiti. E’ come la legge che vietava il fumo, anzi meglio, è una legge che frena la diffusione delle balle. Il legislatore è certamente un infiltrato della Rete. Grazie legislatore!
Gli editori non la prenderanno troppo bene. Quando vedranno il numero di citazioni e di riferimenti ai loro siti scendere. Quando il traffico diminuirà . Quando gli inserzionisti pubblicitari non gli telefoneranno più. Allora potranno suicidarsi in modo definitivo, virile. E fornire solo a pagamento l’accesso ai loro siti . Diffondiamo il Creative Commons in tutti i blog, in tutti i siti di informazione libera, per permettere la distribuzione dei contenuti pubblicati. Se i gruppi editoriali italiani vorranno citarci lo potranno fare in tutta libertà . Noi, in compenso, non li citeremo più.